Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese esercenti servizi di trasporto in concessione, come definite al comma 2, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei soggetti esercenti il controllo con una delle modalità previste all'articolo 2359 del codice civile, nonché a fattispecie relative alle suddette imprese esercenti servizi di trasporto, non rientranti in competenze esclusive dell'Unione europea ai sensi degli articoli da 70 a 80 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, e della relativa normativa derivata, ovvero per le quali sia stata effettuata con esito negativo una valutazione di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del citato Trattato istitutivo della Comunità europea.
      2. Ai fini della presente legge per servizi di trasporto si intendono:

          a) i servizi di trasporto terrestri stradali e autostradali;

          b) i servizi di trasporto ferroviari, comprese le linee ferroviarie in concessione per le quali l'esercizio delle funzioni amministrative è stato delegato alle regioni ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

          c) i servizi di trasporto locale a guida vincolata;

          d) i servizi di trasporto marittimo di linea, compreso il cabotaggio, nazionali e internazionali;

          e) i servizi di trasporto su acque interne, qualora non di competenza degli enti locali;

 

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          f) i servizi di trasporto aereo di linea, nazionali e internazionali;

          g) i servizi di trasporto per condotta.